Possibilità di dilazionare le rate di pagamento dei mutui, dei leasing e di slittare le chiusure degli anticipi su crediti.
Lo scorso 3 agosto il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un accordo comune per la sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio, con l’obiettivo di dare respiro finanziario alle imprese in difficoltà nell’attuale congiuntura.
L’Accordo prevede:
1. sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo (ma non degli interessi che devono essere pagati alle scadenze contrattualmente previste);
2. sospensione per 12 mesi della (sola) quota capitale dei canoni di operazioni di leasing rispettivamente immobiliare (6 mesi per il leasing mobiliare);
3. allungamento a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti.
Ai fini dell’individuazione delle imprese abilitate a richiedere gli interventi si fa riferimento alle piccole e medie imprese come definite dalla normativa comunitaria. A tal fine si richiama l’articolo 2 del D.M. 18 aprile 2005 del Ministro dello Sviluppo Economico, il quale, riprendendo la nozione comunitaria, attribuisce tale qualifica alle imprese aventi non più di 250 dipendenti a tempo indeterminato o determinato e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure con un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro).
In particolare:
• è possibile presentare la richiesta di sospensiva del pagamento delle rate per la (sola) parte di quota capitale, dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui) e delle operazioni di leasing finanziario in essere alla data del 3 agosto 2009;
• le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda;
• possono presentare la domanda di sospensione le imprese che alla data del 30/9/2008 avevano esclusivamente posizioni classificate dalla banca “in bonis” e che al momento della presentazione della domanda per l’attivazione della sospensione o dell’allungamento dell’anticipazione su crediti non hanno posizioni classificate come “ristrutturate” o “in sofferenza” ovvero procedure esecutive in corso;
• per le imprese che alla data della presentazione della domanda presentano i requisiti della lettera precedente, la richiesta s’intende ammessa dalla banca che ha aderito all’Avviso, salvo esplicito e motivato rifiuto;
• la sospensione della quota capitale delle rate (per un anno) determina la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Per i leasing l’opzione di riscatto slitta di un anno (o di sei mesi);
• le domande possono essere presentate fino al 30 giugno 2010.
Occorre inoltre ricordare che:
• l’accordo vale solo per le banche e le società di leasing che vi hanno aderito (ndr la maggior parte lo ha fatto)
• la richiesta s’intende accolta entro 30 giorni lavorativi, salvo esplicito e motivato rifiuto;
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Dr. Carlo Schiaffino - Dottore Commercialista - Responsabile Affari Fiscali e Tributari di Credit Evolution