Il Ministero dell'economia e delle finanze, con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28.08.09. informa che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D. Lgs. n.231/2002, per il periodo 1° Luglio 2009 – 31 Dicembre 2009, il saggio d'interesse da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali è pari a 1% maggiorato di 7 punti = 8,00%.
