In caso di fallimento e di procedure concorsuali la variazione in diminuzione dell'Iva per i crediti ceduti può essere operata solo dal cedente mediante emissione di nota di variazione in diminuzione a condizione che si sia insinuato al passivo prima di aver ceduto il credito e che non sia stato estromesso dal cessionario. La nota di variazione può essere emessa per un valore pari alla differenza tra il valore nominale del credito e l’ammontare complessivo dei pagamenti parziali (comprensivi sia della quota imponibile che dell'imposta) eseguiti dal fallito, a nulla rilevando il prezzo del credito ceduto pro-soluto corrisposto dal cessionario né gli accordi di natura civilistica contenuti nel contratto di cessione del credito.