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Creditevolution

Nota di Variazione emessa dal cedente – Condizioni – Valore – Irrilevanza degli accordi civilistici. Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 120/E del 5 maggio 2009. - 2009-06-04

In caso di fallimento e di procedure concorsuali la variazione in diminuzione dell'Iva per i crediti ceduti può essere operata solo dal cedente mediante emissione di nota di variazione in diminuzione a condizione che si sia insinuato al passivo prima di aver ceduto il credito e che non sia stato estromesso dal cessionario. La nota di variazione può essere emessa per un valore pari alla differenza tra il valore nominale del credito e l’ammontare complessivo dei pagamenti parziali (comprensivi sia della quota imponibile che dell'imposta) eseguiti dal fallito, a nulla rilevando il prezzo del credito ceduto pro-soluto corrisposto dal cessionario né gli accordi di natura civilistica contenuti nel contratto di cessione del credito.