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Le modifiche al Codice di Procedura Civile - 2009-05-05

Si segnala l'atto n. 1082 approvato dal Senato in tema di "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

In particolare, si richiama l'attenzione sul seguente articolo:

Art. 7 – Competenza del giudice di pace.

Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro.

È competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite
dalla legge,dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
Per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.