Con la risoluzione in oggetto, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla possibilità di dedurre ai fini della determinazione del reddito d'impresa la perdita del credito vantato nei confronti del debitore più importante, ente pubblico non economico.
La mancata riscossione di un credito deve essere provata da elementi certi e precisi affinché la perdita possa essere considerata deducibile dal reddito di impresa.
L'Amministrazione finanziaria ha precisato che la situazione economica delle aziende sanitarie non sembra escludere la possibilità di regolarizzazione delle proprie obbligazioni.
Non assume nessun rilievo ai fini della deducibilità del componente negativo di reddito, le osservazioni in merito alla natura di enti pubblici economici delle Asl debitrici, che le porrebbe al riparo da eventuali richieste di fallimento.