In data 12.12.2008 è entrato in vigore il Regolamento CE n. 1986/2006 istituente e un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.
Grazie a questo nuovo strumento è stata ulteriormente semplificata la procedura di recupero dei crediti commerciali nei rapporti tra creditori e debitori residenti o domiciliati all'interno della UE.
Il Regolamento - emanato dal Parlamento e dal Consiglio UE il 12 dicembre 2006 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30.12.2006, L 399 - ha introdotto un'ingiunzione di pagamento caratterizzata da procedure e steps uniformi e e particolarmente efficaci soprattutto nel recupero dei crediti non contestati. La domanda di ingiunzione di pagamento europea deve essere depositata avanti al giudice competente (cfr.l Regolamento 44/2001) utilizzando un modulo standard allegato al Regolamento.Detta domanda può essere presentata, oltre che su supporto cartaceo anche tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione ancorchè elettronica purchè riconosciuto come valido dallo Stato in cui la domanda viene depositata.
Il Giudice verificata la fondatezza della domanda ed il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Regolamento, emettere entro 30 giorni dall'avvenuto deposito l'ingiunzione di pagamento europea.
La notifica del provvedimento potrà essere agevolata dalle nuove procedure semplificate previste dal Regolamento grazie alle quali si potrà inoltrare il decreto via fax ed addirittura via posta elettronica.
Il debitore potrà opporsi al decreto mediante ricorso avanti al Giudice che lo ha emesso, il tutto entro 30 giorni dalla notifica e sempre mediante l'utilizzo di un modulo standard previsto dal Regolamento.
Per l'effetto dell'opposizione, si incardina avanti al Giudice d'origine una procedura di accertamento del credito secondo le proprie norme di procedura civile interne.
L'eventuale opposizione del debitore determina tuttavia l'estinzione del procedimento qualora il creditore abbia, già nella domanda di ingiunzione, dichiarato di opporsi al passaggio al rito ordinario.
Qualora non opposto il l'ingiunzione di pagamento viene dichiarata dal Giudice esecutiva sempre mediante l'utilizzo di un apposito modulo allegato al Regolamento.
L'ingiunzione, una volta divenuta esecutiva nello Stato membro d'origine, è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza passare attraverso il procedimento di exequatur.
Il Regolamento prevede disposizioni in materia di spese di giudizio e di assistenza legale, quest'ultima espressamente definita come non obbligatoria, sia per il ricorrente, sia per l'opponente.
L'ingiunzione di pagamento europea costituisce una procedura alternativa, che non pregiudica tuttavia la possibilità per il creditore di avvalersi di altri procedimenti ove ne ricorrano i presupposti (Titolo Esecutivo Europeo Reg. CE. n. 805/2004).