Descriviamo le fasi della procedura di ingiunzione di pagamento europea in base al Regolamento CE 1896/2006 applicabile, dal 12 dicembre 2008.
-Giudice Competente:
In via generale, l’individuazione del giudice competente segue i criteri del Regolamento CE 44/2001 sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale.
-Formalità:
E’ prevista la compilazione di un modulo telematico, redatto in una delle lingue ammesse nello stato davanti la cui autorità giurisdizionale si presenta la domanda.
La caratteristica veramente innovativa della domanda di ingiunzione europea deriva dal fatto che il suddetto modulo richiede l’indicazione dei soli aspetti essenziali della controversia, quali: parti, organo giurisdizionale competente, carattere transfrontaliero della causa, importo da liquidarsi con l’ingiunzione, spese e descrizione dei documenti a sostegno della domanda (senza che ne sia necessaria la produzione). Sarà eventualmente il giudice adito a dover richiedere, prima di emettere l’ingiunzione, la presentazione delle eventuali prove descritte.
Altri elementi deducibili nella domanda sono: le coordinate bancarie del creditore per ricevere un pronto pagamento da parte del debitore, e le eventuali dichiarazioni integrative per meglio chiarire l’oggetto della controversia.
-Presentazione della domanda davanti al tribunale:
La domanda è presentata davanti alla cancelleria del tribunale competente per il deposito dei ricorsi per decreto ingiuntivo, unitamente alla nota d’iscrizione al ruolo, pagando il relativo contributo unificato, variabile secondo l’importo del capitale.
Per il deposito della domanda non è richiesta la presentazione di una procura a favore del legale che eventualmente assista il creditore.
-Emissione dell’ingiunzione europea:
Il giudice deve accogliere, rigettare la domanda o chiederne l’integrazione, entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.
Dell’ingiunzione di pagamento europea deve essere richiesta una copia autentica per poi poter provvedere alla notifica dell’ingiunzione e relativa traduzione al debitore estero. La controparte potrà pagare o opporsi nel termine di trenta giorni. In mancanza, il giudice dichiarerà esecutiva l’ingiunzione e in conformità a tale titolo si potrà attivare nel Paese estero una procedura di espropriazione forzata.
In sintesi il nuovo strumento offerto in ambito comunitario consente in tempi rapidi e con costi contenuti di ottenere un titolo esecutivo a tutti gli effetti valido per costringere il debitore comunitario a soddisfare il credito o, eventualmente, per aggredirne i beni all'estero. In quest'ultima ipotesi la posizione dovrà essere affidata a un avvocato locale il quale potrà mettere in esecuzione il titolo senza dover presiedere le fasi di emissione che il creditore italiano può continuare ad affidare al proprio professionista di fiducia, con un maggior controllo dei relativi costi.
Avv. Andrea Davide Arnaldi
Responsabile legale Credit Evolution
SLACC - Studio Legale Arnaldi Caimmi & Associati