Secondo la Cassazione, il contribuente non può scegliere l’esercizio più vantaggioso in cui operare la deduzione.
Le perdite su crediti devono essere dedotte nell’esercizio in cui si azzera il presumibile valore di realizzo del credito stesso, essendo emersi gli elementi “certi” e “precisi” della sua irrecuperabilità. È questo il principio sancito dalla Suprema Corte con la sentenza n.9218, depositata il 21 aprile 2011, con specifico riferimento a debitori non assoggettati a procedure concorsuali.
In particolare, la Cassazione – ribadendo quanto sostenuto nella precedente sentenza 3 agosto 2005 n. 16330 – afferma che le perdite su crediti devono essere integralmente dedotte nell’esercizio di competenza, intendendosi per tale quello in cui si manifestano per la prima volta gli “elementi certi e precisi” dell’irrecuperabilità del credito.
Ad avviso dei giudici di legittimità, a nulla rileva la circostanza che l’art. 101 comma 5 del TUIR non imponga di dedurre le perdite nel solo esercizio in cui ricorrono i predetti elementi. Una diversa conclusione, infatti, rimetterebbe all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo d’imposta in cui gli sarebbe più conveniente operare la deduzione, “snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d’impresa”.
In base a tali considerazioni, nel caso sottoposto all’esame della Corte è stata ritenutalegittima la ripresa in aumento operata dall’Amministrazione finanziaria delle perdite su crediti dedotte in un esercizio successivo (anno 1998) a quello in cui per la prima volta si erano manifestati i suddetti elementi certi e precisi (anno 1992).
Gli stessi princìpi valgono per i contribuenti falliti
Nei casi in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, gli “elementi certi e precisi”, posti dal citato art. 101 comma 5 del TUIR quale requisito indefettibile per la deducibilità del costo, si considerano sussistenti ex lege.
Peraltro, non tutte le procedure concorsuali previste dal nostro ordinamento determinano automaticamente la deducibilità delle perdite su crediti.
Infatti, come stabilito dal secondo periodo dell’art. 101 comma 5 del TUIR , ai fini della suddetta deduzione, sono considerate procedure concorsuali:
- il fallimento;
- la liquidazione coatta amministrativa;
- il concordato preventivo;
- l’amministrazione straordinaria.
Assodata la deducibilità della perdita su crediti come conseguenza della semplice apertura della procedura concorsuale, ci si è chiesti se detta deduzione:
- dovesse avvenire obbligatoriamente nell’esercizio in corso alla data di inizio della procedura medesima;
- potesse essere operata anche negli esercizi successivi.
Intervenendo sul punto, la Suprema Corte è giunta a conclusioni sostanzialmente coincidenti con quelle relative a contribuenti “non falliti”, sopra esaminate.
Infatti, nelle sentenze n. 12831 del 4 settembre 2002 e n. 22135 del 29 ottobre 2010 (su quest’ultima, si veda “Per le perdite su crediti vale sempre la certezza” del 1° novembre 2011), si legge che, anche con riferimento ai debitori assoggettati a procedure concorsuali, il periodo d’imposta di competenza per operare la deduzione deve coincidere comunque con quello in cui si acquista la certezza che il credito non può essere soddisfatto.
In pratica, laddove la norma dispone la deducibilità della perdita nell’anno di apertura della procedura, non ne impone però la deduzione nel medesimo arco temporale e “non offre una base all’assunto che essa dovrebbe aver luogo indefettibilmente in quell’esercizio”.
Ne deriva che, ad avviso della Suprema Corte, la perdita su crediti non deve essere dedottanecessariamente e per intero nell’esercizio in cui la procedura concorsuale si è aperta. Tuttavia, tale affermazione non comporta che sia possibile scegliere l’esercizio, tra quelli posteriori all’apertura della procedura concorsuale, in cui dedurre la perdita, “rimanendo al contrario sovrana la volontà della legge” che si esprime nel dettato dell’art. 109 comma 1 del TUIR (vale a dire, nel principio di competenza, in base a quanto sopra precisato).