La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ormai da tempo sancito il principio secondo cui, in caso di vendita in uno Stato membro dell’UE, qualora il compratore non dovesse pagare il prezzo, salvo diverso accordo fra le parti, l’esportatore italiano per recuperare il proprio credito deve rivolgersi al giudice dello Stato del compratore.
Fattispecie:
l’impresa straniera ordina a quella italiana merci per un determinato corrispettivo.
l’impresa italiana consegna le merci al vettore presso il proprio stabilimento.
ricevuta ma merce l'impresa straniera non corrisponde il prezzo.
l’impresa italiana inizia un’azione giudiziaria in Italia per il recupero del proprio credito.
l'impresa straniera eccepisce in giudizio il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
la Corte di Cassazione conferma l’eccezione e impone al venditore italiano di rivolgersi al giudice straniero per il recupero del proprio credito.
In altre parole, per recuperare il proprio credito l'impresa italiana dovrà agire di fronte al giudice straniero, sotto la cui giurisdizione si è perfezionata la consegna delle merci.
Secondo la Suprema Corte: «Indipendentemente dallo Stato in cui il vettore abbia preso in consegna i beni oggetto di un contratto di compravendita internazionale, ogni controversia sull’esecuzione del relativo contratto - inclusa quella per il pagamento delle merci - dovrà proporsi innanzi al giudice dello Stato nel cui territorio è avvenuta la consegna finale dei beni. Ciò inquanto la disponibilità materiale è l’unica che rileva ai fini dell’individuazione della giurisdizione (con conseguente irrilevanza della giuridica disponibilità della merce presso l’acquirente sin dal momento della presa ad opera del vettore)».
Messo alle corde dalla propria giurisprudenza, l'imprenditore italiano, esportatore attivo in ambito comunitario, si vedrà dunque costretto a metter mano ai propri contratti, cercando di esplicitare un luogo di consegna o un foro competente il più delle volte indigesto alla controparte. Ed è questo, probabilmente, l’unico consiglio pratico anche se un simile consiglio non sempre è di facile attuazione.
Competenza giurisdizionale in ambito Ue:
Come si sia giunti a un simile risultato, è un dato prettamente tecnico, e, in quanto tale, difficilmente riassumibile in modo chiaro e lineare.
La disciplina europea dettata dal Regolamento CE 44/01 sulla competenza giurisdizionale prevede espressamente che, in materia contrattuale, in assenza di una clausola di deroga del foro formalmente valida, qualora si intenda agire contro un soggetto comunitario, il giudice competente è quello dello Stato in cui si trova tale soggetto.
Questa regola ammette, tuttavia, una deroga in virtù dell’articolo 5 dello stesso Regolamento. Secondo tale articolo, in caso di compravendita di beni, è infatti possibile citare un soggetto comunitario anche davanti al giudice del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.
Premesso che quest’ultima norma ha destato più dubbi che certezze, si è aperto un serrato dibattito circa la puntuale definizione di “luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”. Un’imponente giurisprudenza stratificatasi nel tempo ha chiarito che l’inciso in questione può intendersi in un duplice senso. Sul punto la Corte di Cassazione ci rammenta infatti che il luogo di consegna può intendersi:
secondo un’accezione giuridica
oppure in senso economico e fattuale.
1. La determinazione del luogo di consegna secondo un’accezione giuridica affonda le sue radici nella Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili. Tale Convenzione stabilisce infatti che, salvo diverso accordo tra le parti, il luogo di consegna coincide con quello in cui i beni sono stati consegnati al primo vettore per il trasporto al compratore. Da cui ne segue che, ove le merci siano state consegnate al primo trasportatore in territorio italiano, sarà proprio il giudice italiano a dover decidere delle controversie relative al contratto di vendita internazionale.
2. Questa tesi non è stata, tuttavia, condivisa da vari Tribunali italiani, che hanno elaborato un’interpretazione economica e fattuale di luogo di consegna.
In questa diversa prospettiva, il luogo di consegna deve intendersi come luogo di trasmissione finale della merce, ossia come luogo in cui i beni sono entrati nella materiale disponibilità del destinatario, a prescindere da quello in cui il vettore sia stato eventualmente incaricato della presa delle merci. Da cui possono trarsi le debite conclusioni in tema di giurisdizione, diametralmente opposte a quelle sopra esposte. In ipotesi del genere il giudice competente a conoscere delle domande fondate su un contratto di compravendita internazionale sarà, perciò, quello ove si trova il luogo finale di destinazione delle merci.
La Corte di Cassazione afferma la prevalenza di quest’ultima interpretazione, con annessa sconfitta dei nostri esportatori delle cui cause, in assenza di diverso accordo fra le parti, dovrebbero d’ora in poi occuparsi le straniere giurisdizioni.