Appare evidente che il concetto di procedura concorsuale, come specificato nell’articolo 101 comma 5 Tuir, per il caso dei crediti esteri dovrà essere comparato agli istituti vigenti in altri ordinamenti giuridici.
Per inizio della procedura concorsuale, infatti, il comma citato identifica "la data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi", parafrasando il disposto dell’articolo 11 del Dpr n. 42 del 4 febbraio 1988.
Si noti che tra le procedure concorsuali attualmente vigenti non è più presente l’amministrazione controllata, abrogata dalla riforma della legge fallimentare (decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006), che peraltro è attualmente sottoposta ad ulteriori ipotesi di modifica in sede legislativa.
Con riferimento alle procedure concorsuali la circolare delle Entrate n. 39 del 10 maggio 2002 ha precisato che, specularmente, sarà "necessario verificare che il debitore estero sia assoggettato, secondo l’ordinamento del paese di appartenenza, ad una procedura concorsuale assimilabile a quelle elencate nel citato articolo 11 del Dpr n. 42/88".
Analizzando in concreto la procedura c.d. "Chapter 11", vigente negli Stati Uniti, la circolare ha precisato che essa "consente generalmente al debitore di continuare la gestione delle attività e di riorganizzare l’attività d’impresa…" fino alla successiva statuizione, da parte del tribunale fallimentare, di quali debiti debbano essere rimborsati e con quali modalità.
È soltanto da quel momento, evidenzia la circolare, che l’eventuale perdita possiede i requisiti di certezza e precisione.
Allo stesso modo, anche un eventuale "blocco dei pagamenti verso l’estero", che ha interessato l’Argentina nel 2001, a causa della sua natura temporanea, non può essere considerato un elemento certo alla base della rilevazione di una perdita su crediti, "richiedendosi a tal fine un’attenta valutazione della situazione giuridica del credito e del singolo debitore".
La circolare ha poi confermato il precedente orientamento espresso dalla circolare ministeriale n. 131/11/1730 del 19 luglio 1978, secondo cui una valida prova della certezza della perdita è fornita dalla "dichiarazione di sinistro" emessa dalla Sace. La perdita sarà dedotta al netto dell’eventuale indennizzo riconosciuto dalla Sace.
Una ulteriore possibilità è, naturalmente, una statuizione di insolvibilità del debitore ottenuta dalle competenti autorità giurisdizionali degli Stati esteri.