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Creditevolution

DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI

Deducibilità delle perdite su crediti tra certezza e precisione

Con la nota prot. n. 27/11/ASH del 27 gennaio 2011, Assoholding propone di utilizzare le attestazioni rilasciate dalle società specializzate nel recupero crediti (a norma dell’art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), per dimostrare gli “elementi certi e precisi” al ricorrere dei quali è subordinata la deducibilità delle perdite su crediti verso debitori non assoggettati a procedure concorsuali (ai sensi dell’art. 101, comma 5 del TUIR).
Un impulso in tal senso proviene dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/6909/12015 che, nel contenere chiarimenti di diversa natura sulla nuova disciplina delle agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti, prevede che, tra le varie attività che queste potranno compiere, sussista altresì “la redazione della relazione negativa in ipotesi di mancato successo nell’attività di recupero utilizzabile anche per fini di deducibilità fiscale”.

La tematica è di assoluto rilievo: infatti, su quali siano i suddetti “elementi certi e precisi” si registrano posizioni non univoche.

Secondo l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria (cfr. le R.M. 1° aprile 1981 n. 9/016 e 16 maggio 1979 n. 9/656, le Note Ministeriali 21 dicembre 1976 n. 9/1847 e 6 agosto 1976 n. 9/124 e la C.M. 19 luglio 1978 n. 131, prot. n. 11/1730), le perdite su crediti sono deducibili qualora trovino riscontro in un’analitica e precisa documentazione comprovante l’effettività e la definitività delle stesse.
A titolo esemplificativo, costituirebbero elementi certi e precisi ai fini della deduzione della perdita:
- l’infruttuosità di procedure esecutive individuali intentate contro il debitore (peraltro, secondo la ris. Agenzia delle Entrate 23 gennaio 2009 n. 16, la temporanea illiquidità del debitore non è condizione sufficiente per riconoscere la deducibilità della perdita, anche se poi seguita da pignoramento infruttuoso);
- l’“abbandono” del credito a causa del suo modesto importo in rapporto alle spese legali che dovrebbero essere sostenute per il suo recupero;
- la rinuncia al credito, indipendentemente dalla motivazione sottostante (sempre secondo l’Amministrazione finanziaria, ai fini della deducibilità della perdita occorrerebbe che la rinuncia si ponga “in una scelta di convenienza per l’imprenditore ovverosia quando il fine perseguito è pur sempre quello di pervenire al maggior risultato economico”: cfr. R.M. 9 aprile 1980 n. 9/557 e 6 settembre 1980 n. 9/517, relative a rinunce di crediti collegate all’attuazione di piani di risanamento approvati dal CIPI).

Dottrina attestata su tesi meno rigide
Rispetto all’Amministrazione finanziaria, la dottrina pare aver assunto una posizione meno netta, interpretando i parametri della “certezza” e della “precisione” in chiave probabilistica, ossia in termini di probabilità sufficientemente elevata di non recuperabilità del credito vantato.
Infatti, una cosa è verificare quando un credito (ed il corrispondente ricavo) possa considerarsi sorto; un’altra è valutare l’esigibilità del medesimo negli esercizi successivi. Sotto quest’ultimo profilo, la variazione di valore del credito non può che dipendere dalla valutazione soggettiva (e prospettica) del creditore, ossia dalla stima della recuperabilità del credito iscritto in bilancio.
Ne consegue che, fino a quando permane il diritto di credito, qualsiasi valutazione sulla perdita economica del credito appare, già in linea di principio, ispirata a criteri di più o meno intensa probabilità.

Alla luce di quanto sopra, in ordine alle modalità di accertamento della definitività della perdita, in dottrina sono stati elencati, a titolo di esempio, i seguenti fatti presuntivi:
- il protesto dei titoli;
- l’infruttuosa notifica di atti di precetto;
- la documentata mancanza di beni mobili ed immobili in proprietà del debitore;
- la dichiarazione di non poter adempiere (contenuta ad esempio in un invito a definire un concordato stragiudiziale);
- la fuga o la latitanza del debitore;
- la chiusura dei locali dell’impresa.

Tali eventi, in concomitanza tra loro e/o comunque valutati in relazione con l’importo e la natura del credito, l’esistenza di garanzie a tutela del medesimo, le qualità soggettive del debitore e del creditore, nonché l’entità delle spese legali necessarie per il recupero coattivo del credito, possono risultare significativi, in termini di presunzioni semplici, della verosimile, ossia molto probabile, irrecuperabilità delcredito e, quindi, dell’esistenza dei requisiti per la deducibilità della perdita.