Dal 1° gennaio 2009 a tutti i contratti di vendita e fornitura conclusi con un venditore francese e agli ordini trasmessi a un fornitore francese, si applicano nuovi termini di pagamento che si caratterizzano per essere imperativi.
I nuovi termini sono previsti dall’articolo L. 441-6 del Code de Commerce come modificato dalla Legge sulla modernizzazione dell’Economia (LME) n. 776 del 4 agosto 2008.
Al fine di favorire le piccole e medie imprese, la normativa francese prevede che, salvo disposizione contraria esplicitata nelle condizioni di vendita o pattuita fra le parti, il termine di pagamento nelle transazioni commerciali è fissato nel trentesimo giorno dalla data di ricevimento della merce o dalla data di esecuzione della prestazione. L’articolo L. 441-6 precisa peraltro che il diverso termine convenuto tra le parti non potrà in ogni caso superare i quarantacinque giorni dalla fine del mese di fatturazione oppure i sessanta giorni dalla data di emissione della fattura.
Si tratta, ed è questo un profilo che interessa anche l’operatore commerciale straniero che intrattenga rapporti con venditori/fornitori francesi, di una loi de police, ovvero di una disposizione di applicazione necessaria quando uno dei contraenti è francese. Ne derivano l’inderogabilità e l’applicabilità anche nell’ipotesi in cui la legge che disciplina il rapporto di fornitura e compravendita sia diversa da quella francese.
L’applicazione è tutelata dalla previsione di apposite sanzioni: per il venditore / fornitore francese (passibile di una sanzione amministrativa sino a euro 15.000,00) e per la parte acquirente che, avendo costretto il proprio fornitore a deroghe surrettizie alla suddetta normativa, risponderà del pregiudizio causato. Tra le pratiche abusive l’articolo L. 442-6, anch’esso modificato dalla Legge 2008-776, cita espressamente la pretesa del debitore che il fornitore differisca la data di emissione della fattura, senza ragioni oggettive. L’unica possibilità di deroga ai termini di pagamento imposti dal Code de Commerce francese è costituita dalla conclusione di eventuali accordi interprofessionali di settore.
Anche in questo caso sono comunque previste stringenti limitazioni temporali e di contenuto:
a) il superamento del termine di pagamento previsto per legge deve essere motivato da ragioni economiche oggettive e specifiche del settore in questione (tenuto conto, in particolare, dei termini di pagamento rilevati nel 2007 e della particolare situazione della rotazione dello stock nel settore in questione);
b) l’accordo deve essere concluso entro il 1° marzo 2009 e non può avere durata successiva al 1° gennaio 2012;
c) in tale arco temporale l’accordo deve prevedere una progressiva riduzione della differenza fra i termini di pagamento legislativamente previsti e quelli determinati nell’accordo stesso.
Perché gli accordi in deroga possano essere validamente applicati, la loro conformità ai requisiti di legge dovrà essere verificata con decreto, da adottarsi previo parere di un’autorità indipendente, il Conseil de la concurrence. In sostanza, sembra potersi dire che l’autonomia delle parti nel determinare i termini di pagamento del rapporto commerciale sia di fatto esclusa.
Avv. Andrea Davide Arnaldi
Responsabile legale Credit Evolution
SLACC - Studio Legale Arnaldi Caimmi & Associati